Statuto

Art. 1 – Denominazione e cariche associative

Rob de Mat nasce il 16 marzo 2016 da un’idea di Edoardo Todeschini, Francesco Purpura e Tommaso Berta. Questi ultimi costituiscono il Consiglio Direttivo con i ruoli rispettivamente di: Presidente, Segretario e Tesoriere e dell’associazione. La sede operativa è in Via Annibale Butti 18, 20158 Milano.

Art. 2 – Scopi

L’associazione svolge attività di utilità sociale in favore degli associati e di terzi ed ha per scopo:

-Promozione sociale, culturale, artistica e aggregativa nel territorio di Milano, in particolare nel Municipio 9 dove ha sede operativa;

-Reinserimento lavorativo nell’ambito della ristorazione e attività socializzanti rivolte a persone svantaggiate, quali: soggetti con disabilità psichica e/o fisica, persone in condizione di disagio sociale/economico, richiedenti asilo, persone in misure alternative alla detenzione, giovani in formazione;

-Promozione dei valori di solidarietà, del rispetto, della tolleranza, dell’antirazzismo, della valorizzazione delle differenze di genere, etnia, orientamento sessuale e religioso;

-Promozione della cultura dello scambio, del riciclo, del riuso, della condivisione associativa e comunitaria.

Art. 3 – Soci

Sono soci di Rob de Mat le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. I soci hanno il dovere di osservare le disposizioni ed i principi generali contenuti nella legge 383/2000, nella L.R. 28/96, nel presente statuto, nonchè le deliberazioni assunte dall’Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo. I soci hanno pari diritto di voto nell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali. In sede di Assemblea ogni socio ha diritto a un voto, ogni associato può farsi inoltre delegare da un altro socio (ciascun socio può essere portatore di non più di tre deleghe).

Art. 4 – Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

L’ammissione dei soci ordinari decorre alla data della deliberazione del Consiglio Direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci e la conseguente iscrizione a libro soci. I soci cessano di appartenere all’associazione per: dimissioni volontarie, decesso, esclusione. Il regolamento disciplina i casi di esclusione e le modalità di delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo nonchè la conseguente comunicazione all’interessato; contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci, o se previsto al Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria dei propri associati nel perseguimento delle finalità istituzionali riportate nel presente statuto. Potrà inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

Ogni socio ha diritto a:

-Partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;

-Conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;

-Partecipare alle attività promosse dall’associazione e a usufruire dei suoi servizi;

-Dare le dimissioni in qualsiasi momento

Ogni socio ha il dovere di:

-Osservare le norme ed i principi della legge 383/2000, di quella regionale 28/96, di quelle del presente statuto, del regolamento nonchè le deliberazioni adottate dagli organi competenti;

-Versare la quota associativa annuale;

-Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.

Art. 6 – Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell’associazione è costituito da beni mobili ed immobili conferiti all’atto della costituzione ed in esso risultanti. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

-Acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili pervenuti all’associazione;

-Lasciti e donazioni a destinazione vincolata;

-Sopravvenienze attive non utilizzate per gli scopi istituzionali.

L’associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:

-Quote e contributi degli associati;

-Eredità e donazioni;

-Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali o di Istituzioni Pubbliche e di Fondazioni private;

-Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

-Entrate derivanti da prestazioni e servizi convenzionati;

-Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

-Entrate derivanti da iniziative promozionali di auto-finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;

-Rendite patrimoniali.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste nello statuto e non potranno in alcun modo essere suddivise tra gli associati neppure in forma indiretta. L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste nel presente statuto.

Art. 7 – Bilancio

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico che deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno. L’Assemblea può incaricare il Consiglio Direttivo di predisporre un bilancio preventivo che sarà comunque privo di valore autorizzatorio; anche in questo caso il documento dovrà essere approvato dall’Assemblea dei soci entro il 31 dicembre.

Art. 8 – Organi

Sono organi dell’Istituzione:

-Consiglio Direttivo;

-Assemblea Generale dei Soci.

Possono essere inoltre costituiti, a discrezione dell’assemblea dei soci i seguenti organi di controllo e garanzia:

-Collegio dei Revisori;

-Collegio dei Probiviri.

Art. 9 – Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. Costituisce un luogo di confronto atto ad assicurare la partecipazione di tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto (art. 2532 del C.C.). L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno in via ordinaria e in via straordinaria quando sia necessaria o richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 degli associati. La convocazione dell’assemblea viene effettuata mediante comunicazione agli interessati per iscritto, anche con mezzi telematici o mediante affissione nei locali della sede almeno 8 giorni prima della data della riunione. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, deve inoltre essere redatto un apposito resoconto trascritto sul libro dei verbali dal Segretario.

L’Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

-Eleggere il Comitato Direttivo;

-Approvare il Regolamento;

-Approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto economico;

-Approvare l’importo annuale delle quote associative;

-Determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività associative;

-Approvare la relazione annuale sulle attività;

-Approvare i verbali delle proprie sedute;

-Eleggere il Collegio dei Revisori, se previsto;

-Eleggere il Collegio dei Probiviri, se previsto.

L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, e sull’eventuale scioglimento dell’associazione.

Art.10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, è composto da 3 a 9 membri eletti dall’Assemblea dei soci fra i propri componenti. Le cariche associative hanno durata di 5 anni. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione ed all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci. I compiti del Direttivo sono:

-Predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;

-Eleggere il Presidente dell’Associazione;

-Formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

-Deliberare in merito all’attivazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo nei limiti stabiliti dall’art. 5 del presente statuto;

-Elaborare il bilancio preventivo, se richiesto, e il rendiconto economico;

-Predisporre la determinazione della quota annuale da versare da parte dei soci da sottoporre all’Assemblea.

Art. 11 – Durata e rinnovo del consiglio direttivo

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell’organo di amministrazione secondo quanto previsto dall’articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio Direttivo mediante convocazione dell’Assemblea Generale dei soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

Art. 12 – Adunanze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si raduna almeno una volta l’anno per la predisposizione del rendiconto economico; si raduna inoltre ogni qual volta lo richieda il bisogno o l’urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 14 – Deliberazioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le quali hanno luogo a voto segreto. In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente solo nel caso di un numero pari di consiglieri. Il segretario dell’Associazione provvede alla stesura del verbale dell’adunanza, in caso di sua assenza tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Art. 15 – Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti. Nella stessa occasione e con le medesime modalità viene eletto anche il Vice Presidente. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano d’età. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Compiti del Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell’Associazione. Spetta al Presidente:

-determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci;

-convocare e presiedere le adunanze e curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

-convocare e presiedere l’Assemblea dei Soci;

-sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione;

-assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell’associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo entro il 15 giorni dalla data del provvedimento;

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 17 – Collegio dei revisori

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei revisori composto da tre membri, soci o non soci, eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. I revisori durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina. Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 18 – Collegio dei garanti

L’Assemblea può eleggere un collegio dei garanti composto da tre soci eletti in assemblea. I garanti durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina. Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci e associazione, deliberando con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti.

Art. 19 – Modifica statuto e scioglimento associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei soci dall’Assemblea straordinaria dei soci. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 20 – Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dalla Legge 383/2000, dalla Legge della Regione Lombardia n. 28/1996, dal Codice Civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.

Dove siamo

Via Enrico Annibale Butti, 18
C/o L’amico Charly
20158 Milano

Contatti

© 2020 – Associazione Rob de mat – Via Vittor Pisani, 13 – 20124 Milano – P.Iva: 09445360960